Art. 3.
(Commissione permanente per
la medicina complementare).

      1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la medicina complementare, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da:

          a) tre rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

          b) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, scelti tra docenti universitari o esperti, con comprovata esperienza didattica universitaria nell'ambito delle discipline di medicina complementare;

          c) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e scelti tra esperti con comprovata esperienza nelle discipline di medicina complementare;

 

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          d) un rappresentante per ciascuna delle discipline della medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge;

          e) un rappresentante degli operatori del benessere di cui all'articolo 5.

      3. I membri della Commissione sono nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per quanto attiene ai membri di cui al comma 2, lettere d) e e), la nomina è effettuata tra gli esperti segnalati dalle rispettive associazioni.